Concessione di ricerca
Un soggetto pubblico o privato può essere autorizzato ad effettuare scavi archeologici.
Servizio competente: II
Normativa di riferimento:
- D.L.gs 22.01.04, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", artt. 88 e 89.
- circolare n. 24 del 4 dicembre 2012;
- circolare n. 3 del 9 febbraio 2015 e suoi chiarimenti operativi;
- circolare n. 6 del 15 febbraio 2016;
- circolare n. 21 del 25 ottobre 2016.
Procedura:
La procedura prende avvio su istanza del richiedente alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio o ai Parchi Archeologici (definiti dal D.M. 43 del 23.01.2016 e dal D.M. 198 del 09.04.2016) competenti per territorio, che la inviano alla Direzione Generale per il rilascio, con un parere motivato.
Si tratta in genere di Istituti di ricerca (Università, Centri di studio) italiani o stranieri, ma anche Comuni e altri Enti territoriali, purché la direzione della ricerca sia affidata ad un docente universitario di discipline archeologiche o ad archeologi in possesso di adeguata esperienza.
Si può richiedere una concessione di scavo annuale o pluriennale (in genere, 3 anni al massimo).
La Direzione Generale, una volta effettuati i controlli sulla documentazione presentata, rilascia l'autorizzazione con decreto a firma del Direttore Generale.
Se il terreno in cui si svolgono le ricerche è di proprietà privata, è prevista un'indennità di occupazione temporanea a carico del concessionario e il rilascio è subordinato all’acquisizione di una dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento da parte del proprietario. Tale dichiarazione è sempre richiesta, indipendentemente dalla proprietà del terreno, al concessionario e al direttore di scavo.
Responsabili dell'istruttoria:
Lucilla de Lachenal (part-time) Tel. 0667234696; email: lucilla.delachenal@beniculturali.it
Claudia Tempesta Tel. 0667234825; email: claudia.tempesta-01@beniculturali.it