Acquisto in via di prelazione

Lo Stato può subentrare all'acquirente di un bene culturale, comprandolo allo stesso prezzo indicato nell'atto di vendita.

Servizio competente: I

Normativa di riferimento:

Procedura:
Il Ministero ha facoltà di acquistare, in via di prelazione, i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Il D.L.gs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" agli articoli 59 (denuncia di trasferimento della proprietà), 60, 61 e 62 illustra analiticamente tutte le fasi della procedura stabilendone modalità e tempi.

Il procedimento ha inizio con la denuncia di avvenuta alienazione cui tutti i proprietari di beni mobili o immobili dichiarati di interesse culturale sono tenuti, secondo quanto stabilito all'art. 59 del Codice.

La Direzione Generale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della denuncia di alienazione, può esercitare il diritto di prelazione.

L'esercizio del diritto di prelazione non presuppone la notifica dell'avviso di avvio del procedimento, come da D.M. 19 giugno 2002, n. 165.

Il Ministero ha la facoltà di trasferire tale diritto agli Enti locali interessati, a norma dell'art. 62 del Codice.

Il pagamento del prezzo stabilito viene effettuato dalla Direzione Generale Archeologia a favore degli aventi diritto, previo controllo di legittimità e conseguente registrazione della Corte dei Conti del decreto di prelazione, nonché previo espletamento delle formalità inerenti l'accertamento della libera proprietà e disponibilità del bene.

Avverso il decreto di prelazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui al D.Lgs 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Nel caso in cui la denuncia di vendita venga omessa o presentata tardivamente ovvero risulti incompleta, la normativa prevede forme sanzionatorie (art. 61, comma 2, e art. 164 del Codice).

 

Responsabile dell'istruttoria:

Rosanna Visentin

Tel. 0667234693; email: rosanna.visentin@beniculturali.it