Ordine di reintegrazione di beni danneggiati o di pagamento di indennità pecuniaria

In caso di danni a un bene archeologico, la Direzione Generale ordina al responsabile di reintegrare il bene compromesso o di pagare una sanzione.

Servizio competente: II

Normativa di riferimento:

Procedura:

Se una violazione degli obblighi di protezione e conservazione è causa di danno al bene archeologico, la Soprintendenza avanza una proposta di sanzione. La Direzione Generale la valuta, per procedere ad ordinare al responsabile del danno l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

In caso di inottemperanza a tale ordine, l'esecuzione delle opere è avviata d'ufficio, a spese del responsabile del danno. La somma relativa viene poi recuperata nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Qualora le opere da intraprendere per la reintegrazione abbiano rilievo urbanistico-edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o comune interessati.

Quando la reintegrazione non sia possibile, il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene perduto o alla diminuzione di valore da esso subito.

Se l’entità della somma stabilita non è accettata da chi venga obbligato a pagarla, la stessa viene determinata da una commissione composta di tre membri, nominati uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del Tribunale, con anticipo delle spese relative a carico dell'obbligato.

 

Responsabile dell'istruttoria:

Antonino Currò

Tel. 0667234690; email: antonino.curro@beniculturali.it